
Come ormai ben sappiamo, il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Novità 2022
- detrazione: confermata al 110%
- scadenza: 31/12/2022 per gli edifici unifamiliari (con il 30% dei lavori realizzati entro giugno), 31/12/2025 per gli altri, con percentuale di detrazione a decrescere dal 2024 (110% fino al 2023, del 70% per tutto il 2024 e del 65% per tutto il 2025);
- cessione del credito e sconto in fattura: 31/12/2022 per gli edifici unifamiliari, 2025 per gli altri
| Interventi Ammessi | ntervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano la superficie disperdente dell’edificio con incidenza superiore al 25% (trainante ecobonus 110); Intervento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti(trainante ecobonus 110); Interventi antisismici; Interventi già agevolati da ecobonus (interventi trainati); Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici; Eliminazione barriere architettoniche |
| Percentuale di detrazione | La percentuale di detrazione è pari al 110% della spesa sostenuta. Per i condomini, gli IACP e gli edififici da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, la detrazione è pari a: 110% fino al 31/12/2023; 70% nel 2024; 65% nel 2025. |
| In quanti anni è possibile detrarre le spese? | La spesa può essere detratta in: 5 anni per le spese fino al 31/12/2021 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 01/07/2022 |
| Cessione del credito | Il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2025. |
